Art. 3.

      1. L'amministrazione competente, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, deve corrispondere all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Nel caso di ritardata corresponsione, il richiedente ha diritto di adire la magistratura ordinaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per danni diretti o indiretti, con ogni onere e spesa a carico dell'amministrazione.